Il nuovo regolamento europeo risponde all’esigenza di armonizzare le legislazioni dei singoli stati europei e di adeguare la
normativa alle mutate condizioni tecnologiche.
Non è un “tagliando” della vecchia normativa ma un vero e proprio ripensamento culturale della materia.
Il nuovo regolamento europeo è una fonte di diritto diversa che lascia poco margine di manovra al legislatore nazionale ed è una soluzione obbligata dopo il trattato di Lisbona, che ha introdotto, accanto alla riservatezza, il nuovo diritto alla protezione dei dati personali.
1) PRIVACY BY DESIGN:
garantire la protezione dei dati fin dalla fase di ideazione e progettazione di un trattamento o di un sistema, e adottare
comportamenti che consentano di prevenire possibili problematiche.
2) PRIVACY BY DEFAULT:
indica la necessità della tutela della vita privata dei cittadini “di default” appunto, cioè come impostazione predefinita.
3) ACCOUNTABILITY:
è il cambio di passo del Regolamento rispetto alla disciplina previgente, non più check list ma l’esigenza di dimostrare, ex post, di aver fatto tutto quanto necessario per rispettare i principi della nova normativa (c.d. principio di responsabilizzazione); si passa
dalla logica delle “procedure” a quella degli “obiettivi”
4) DIRITTO ALL’OBLIO:
gli interessati potranno ottenere la cancellazione dei propri dati personali anche on line, da parte del titolare del trattamento,
qualora ricorrano alcune condizioni previste dal regolamento.
5) PORTABILITÀ:
sarà possibile trasferire i propri dati personali da un titolare del trattamento ad un altro. Ad esempio, si potrà cambiare il provider
di posta elettronica senza perdere i contatti e i messaggi salvati.
6) DATA BREACH:
il titolare del trattamento dovrà comunicare eventuali violazioni dei dati personali all’autorità nazionale di protezione dei dati.
7) DATA PROTECTION OFFICER:
Il responsabile della sicurezza dei dati, è un soggetto indipendente, un professionista con conoscenze specialistiche della
normativa e delle prassi in materia di protezione dati, designato sistematicamente dal titolare e dal responsabile del trattamento.
Riferisce direttamente ai vertici aziendali e non al titolare/responsabile del trattamento.
8) LA VALUTAZIONE DI IMPATTO (PIA):
l’individuazione dei rischi e l’adozione delle misure adeguate per mitigarli.
9) REGISTRO DEI TRATTAMENTI:
Tutti i titolari e i responsabili di trattamento, eccettuati gli organismi con meno di 250 dipendenti ma solo se non effettuano
trattamenti a rischio (si veda art. 30, paragrafo 5), devono tenere un registro delle operazioni di trattamento i cui contenuti sono
indicati all’art. 30 del Regolamento.
10) SANZIONI:
fino a 20 milioni di euro o fino al 4% del fatturato mondiale.